CNA Avezzano

La sicurezza sui luoghi di lavoro

L’obbligo della sicurezza per le Imprese regolari

L’Obbligo della Sicurezza

Prima del 1994, l’obbligo della sicurezza era trattato quasi esclusivamente dall’art. 2087 del codice civile.
Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs 626/94, tale obbligo è ripreso e stabilito agli art. 3 e 4 del predetto decreto. Infatti, tali articoli stabiliscono che il datore di lavoro ha l’obbligo di osservare le misure generali per la tutela e la protezione dei lavoratori e che tale obbligo si esplica nel rispetto dei punti seguenti (art.3):

A. valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
B. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
C. riduzione dei rischi alla fonte;
D. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
E. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
F. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
G. priorità delle misure di protezione collettive rispetto alle misure di protezione individuale;
H. limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
I. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
L. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
M. allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;
N. misure igieniche;
O. misure di protezione collettiva ed individuale;
P. misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
Q. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
R. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti;
S. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
T. istruzioni adeguate ai lavoratori;

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro, non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per il lavoratore. L’articolo 3 del Decreto Legge, stabilisce che il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio che può ledere la salute e/o la sicurezza dei lavoratori.

Individuati i rischi, essi devono essere eliminati o comunque ridotti il più possibile. Quando il rischio non viene eliminato del tutto, ma si opera, anche tramite lo stato della scienza e della tecnica, una sua riduzione, si usa parlare di “rischio residuo”. Il rischio residuo è qualcosa con cui convivere e ciò avviene tramite delle adatte procedure tese a far rimanere il rischio qualcosa di potenziale, utilizzando nel frattempo dei “dispositivi di protezione” per la salvaguardia del lavoratore nel caso in cui il rischio diventi un evento pericoloso.

Il rischio secondo il D.Lgs 626/94 deve essere valutato e ciò presuppone che si sappia chiaramente individuarlo e quindi stimarlo. Da un punto di vista teorico, il rischio può essere definito come una combinazione matematica di due fattori che sono la “probabilità” e la “gravità” che può essere indicata nel modo seguente:
1) R = f(P,G) Infatti, per rischio si intente un evento che ha una certa probabilità di verificarsi e che produce degli effetti aventi una certa gravità. Nella fattispecie, la gravità è da mettere in relazione alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

Lo studio di una adatta combinazione matematica, che sia in grado di esplicitare in maniera compiuta la relazione 1) tra le due grandezze fondamentali che definiscono un rischio è cosa assai difficile e che merita un approfondimento caso per caso. È parere dell’autore, che per i casi riguardanti gli obblighi stabiliti dal D.Lgs 626/94, la relazione 1) può esplicitarsi nella maniera indicata nella seguente espressione matematica 2) con l’avvertenza di associare al risultato ottenuto un buon giudizio ingegneristico. 2) R = P x G Valutate le situazioni pericolose con giudizio ingegneristico, ad ognuna di esse va associata una probabilità ed una gravità, stabilendo per le due grandezze una scala di valori. I valori da attribuire alle due grandezze fondamentali può essere fatto in maniera soggettiva, ad esempio stabilendo il valore 10 per il rischio massimo.

Noti i valori di rischio si costruisce la tabella di rischio che rappresenta il risultato della valutazione con l’identificazione quantitativa, oltre che qualitativa delle situazioni pericolose.

Di seguito, per illustrare quanto detto, viene riportato un esempio relativo ad una valutazione del rischio, effettuata dall’autore in un’azienda tessile.
Rischi individuati nelle varie aree di lavoro analizzate

RISCHIO Ambienti, locali e posti di lavoro Macchine e attrezzature Impianti a pressione Impianti termici Impianto elettrico Incendio e/o esplosioni Prodotti chimici Rumore Vibrazioni Polveri Radiazioni Agenti biologici Agenti cancerogeni Movimentazione manuale dei carichi Uso di videoterminali Manutenzione Informazione e formazione Fattori ergonomici Condizioni di lavoro difficili Fattori organizzativi Rischio allergico
TABELLA DEL RISCHIO P G R Ambientale 1 4 4 Macchine ed attrezzature 3 3 9 Impianti a pressione Trascurabile Impianto termico Trascurabile Impianto elettrico Trascurabile Incendio e/o esplosione 2 2 4 Prodotti chimici 2 3 6 Rumore 2 2 4 Vibrazioni 1 2 2 Polveri 2 2 4 Radiazioni Trascurabile Agenti biologici Trascurabile Agenti cancerogeni Trascurabile Movimentazione manuale dei carichi Trascurabile Uso di videoterminali 2 3 6 Mancata Manutenzione 3 3 9 Informazione e formazione 3 3 9 Fattori ergonomici Trascurabile Condizioni di lavoro difficili Trascurabile Fattori organizzativi 2 4 8 Rischio allergico 2 3 6 Il rischio e stato suddiviso in tre classi : Classe 1 R da 1 a 3 Rischio lieve Classe 2 R da 4 a 6 Rischio medio Classe 3 R da 7 a 9 Rischio alto Classe 4 R da 10 a 16 Rischio altissimo Scala delle probabilità Valore Livello Definizione/criteri 4 Altamente probabile Si Sono già verificati 3 Probabile Sono noti episodi di tale genere 2 Poco probabile Sono noti solo episodi rarissimi di tale genere 1 Improbabile Non sono noti episodi di tale genere Scala dell’entità del danno Valore Livello effetti 4 Gravissimo Infortunio con effetto letale o di invalidità totale 3 Grave Infortunio con effetto di invalidità parziale 2 Medio Infortunio con inabilità reversibile 1 Lieve Infortunio con inabilità rapidamente reversibile

La valutazione illustrata, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.Lgs 626/94, deve essere effettuata dal datore di lavoro nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze e dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Inoltre, la valutazione deve essere fatta in relazione al tipo ed alla natura dell’attività e sempre nella tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

In sostanza, l’art. 4 afferma che i rischi presenti in una determinata impresa dipendono dal tipo di impresa, cioè dalla sua dimensione, dal numero di lavoratori presenti, dal tipo e dalla natura dell’attività svolta. In relazione a questo deve essere adottata una adeguata organizzazione interna nella sistemazione dei luoghi di lavoro, nella scelta delle attrezzature e dei macchinari, nell’utilizzo dei macchinari e nelle azioni da mettere in atto in determinate situazioni.

Quanto affermato dall’art. 4 è facilmente comprensibile, in quanto, in un’azienda che produce grossi quantitativi di sostanze altamente infiammabili ed in presenza di un elevato numero di dipendenti, in una struttura dalle elevate dimensioni, pone problemi assai diversi, rispetto alla prevenzione incendi ed alla evacuazione dei lavoratori, se confrontata con un ufficio di 100 mq dove lavorano due persone.

Nel primo caso le azioni da mettere in atto sono assai più complesse, anche in virtù del fatto che a seguito dello svilupparsi di un incendio che prevede l’evacuazione immediata dei lavoratori, bisogna coordinare il comportamento di un numero elevate di persone che può riuscire solo se è stato preventivamente effettuato un programma di esercitazioni, inoltre è difficile far prendere coscienza a tutti i lavoratori, ed in tempo utile, della situazione di pericolo.

Nel secondo caso invece, la cosa è assai più semplice perché bisogna coordinare solo due persone in un luogo dove l’evacuazione sicuramente è più rapido e più facile. Infine, un incendio in un’azienda di 500 dipendenti, potenzialmente è in grado di produrre più vittime rispetto ad un ufficio come quello dell’esempio considerato.

Quanto detto, rende ragione dell’art. 4 del D.Lgs 626/94 che mette in relazione i rischi di una impresa con le “condizioni al contorno” dell’impresa. A seguito della valutazione del rischio, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
1. una relazione sulla effettuata valutazione del rischio nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione; 3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento della valutazione del rischio, deve essere custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.

Il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione del rischio, deve organizzare l’azienda dal punto di vista della sicurezza, stabilendo un “ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA”.

Infatti, valutati i rischi, gli eventi pericolosi ad essi associati, vanno sventati con un sistematico comportamento interno all’Azienda, che prevede una adeguata organizzazione. A tal fine, il datore di lavoro ha l’obbligo di designare i componenti dell’organigramma della sicurezza che sono: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Medico Competente; i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; designate le persone incaricate di “produrre sicurezza” internamente all’azienda, il datore di lavoro adotta le misure necessarie a rendere efficiente tale “produzione”. Tali misure si esplicitano nei seguenti obblighi giuridici: il datore di lavoro – aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; – nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla salute e alla sicurezza; – sottopone i lavoratori ad un adeguato programma di formazione e informazione in maniera tale che essi diventino consapevoli e collaborino alla fase di “produzione della sicurezza”; – sottopone ad un programma di formazione ed informazione adeguata i lavoratori incaricati di “fare sicurezza”, cioè quei lavoratori che compaiono nell’organigramma della sicurezza.

Tali lavoratori, se necessario devono essere preparati anche con l’ausilio di esercitazioni pratiche da ripetere sistematicamente; l’art. 4 esplicita gli obblighi del datore di lavoro e rappresenta uno dei passi più importanti, dal punto di vista delle responsabilità giuridiche, a cui il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione.